I profili processuali e sostanziali della tutela del minore nella giurisdizione minorile
Gabriele Positano, Marco Alma, Lorenza Calcagno
I profili processuali e sostanziali della tutela del minore nella giurisdizione minorile La vasta area della giustizia minorile spazia da forme soltanto “embrionali” di procedimenti, in cui il compito del giudice si risolve in un mero controllo formale (si pensi alle diverse forme di autorizzazione a compiere atti per il minore), ad altri modelli dall’impatto comunque contenuto (come quelli volti a disciplinare l’affidamento dei figli ai genitori e le modalità di frequentazione), a figure maggiormente invasive, come i giudizi sulla responsabilità genitoriale, per arrivare ai procedimenti in materia di status o per la dichiarazione di adottabilità. La “giurisdizionalizzazione” del processo civile minorile sconta ancora l’inadeguatezza della disciplina dei procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c. per l’adozione di delicatissimi provvedimenti. La commistione tra la amministrazione di “interessi” e la giurisdizione su “diritti” propria della giustizia minorile si riverbera ancora sulla piena applicazione di istituti processuali, quali quelli del contraddittorio, del litisconsorzio, la disciplina della forma degli atti processuali, gli istituti della connessione, riunione, sospensione ecc. Permangono rilevanti questioni teoriche e applicative, prima fra tutte, quella della rappresentanza tecnica del minore e su chi e come debba assisterlo durante tutto il suo sviluppo. In particolare, il profilo processuale del giudizio civile minorile è spesso ritenuto ancora insoddisfacente, soprattutto riguardo alla disomogeneità̀ delle prassi applicative e per l’esistenza di un modello processuale nel quale la decisione è emessa a seguito di un processo le cui cadenze sono affidate in larga parte al giudice e non predeterminate per legge. Anche il fronte più consolidato del giudizio penale minorile, disciplinato dal d.P.R. n. 448 del 1988, costruito “a misura di minore”, ha registrato nel tempo importanti assestamenti frutto della paziente opera della magistratura minorile. Specifica attenzione, nel settore penale, sarà̀ destinata ai principi di adeguatezza, di minima offensività̀ e di irrilevanza del fatto ex art. 131‐bis c.p.p., di destigmatizzazione, di residualità̀ della detenzione, con un particolare approfondimento delle prassi applicative relative alla messa alla prova dei minorenni e degli adulti nei contesti mafiosi, per i reati associativi e per quelli sessuali nonché per gli imputati con deficit cognitivi o fragilità psicologiche, il tutto per meglio coniugare l’esigenza di dare una risposta sanzionatoria al reato con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita equilibrata del minore. Una sessione ad hoc avrà ad oggetto l’esame dei tratti salienti della futura istituzione del Tribunale unico per le persone, le famiglie ed i minori e l'unificazione dei riti, per i quali è previsto come termine per l’attuazione quello del 31.12.2024. La riforma pone al centro l’obiettivo della concentrazione delle competenze in un’unica autorità giudiziaria, riducendo conseguentemente il numero complessivo dei procedimenti civili pendenti e favorendo l’adozione di orientamenti interpretativi uniformi nell’intero distretto, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni e recependo interessanti innovazioni introdotte dalla prassi dei procedimenti di famiglia.


L’art. 709-ter cod. proc. civ. davanti al Tribunale per i Minorenni relazione a due voci
Raffaella Marzocca ( cons. Corte d’Appello di Venezia)