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Il libero convincimento del giudice: valutazione delle prove e motivazione della sentenza penale


(P22039)

Marco Alma

Franco Fiandanese

Il corso si propone di affrontare il tema tradizionale del libero convincimento del giudice evocato ogni qual volta, nell’ambito della formazione, si discute della base cognitiva ed elaborativa della decisione giudiziale. L’art. 192 del codice di rito enuncia il principio del libero convincimento del giudice (“il giudice valuta la prova”) e però, al tempo stesso, ne descrive i limiti, dettando un’attenta disciplina metodologica cui deve uniformarsi il ragionamento probatorio. In altri termini, nella disposizione menzionata, si combinano l’affermazione dell’inesistenza nel nostro ordinamento di prove legali (idonee ex se a dare dimostrazione di un fatto senza necessità di alcuna opera valutativa) e, dall’altro, il divieto per il giudice di formare il suo convincimento sulla base di prove che non siano state legittimamente acquisite. Per altro verso, l’attuale portata del principio di libero convincimento dovrà essere misurata anche sul fenomeno, sempre più marcato, del ricorso legislativo a meccanismi presuntivi, che non negano la pertinenza ad una fattispecie di uno o più elementi di fatto, e tuttavia impongono al giudice di ritenerne la sussistenza, o la insussistenza, a prescindere dalla pertinente rappresentazione probatoria (si pensi solo ai ripetuti interventi sulla figura della legittima difesa). Il corso intende poi focalizzare i momenti del ragionamento probatorio (da quello genetico dell’acquisizione della prova in dibattimento a quello logico del suo apprezzamento) ed approfondire le problematiche della realizzazione di questo percorso in relazione alle diverse tipologie di prova (dichiarativa, scientifica ecc., nelle sue versioni di prova rappresentativa o logica). Altro profilo di interesse sarà costituito da una verifica di impatto tra le scienze della mente (psicologia, psichiatria, biologia, neurologia) e la valutazione della prova, alla luce delle nuove cognizioni sulle funzioni percettive, cognitive, mnemoniche e rielaborative del cervello umano. Ancora, non saranno trascurati gli elementi “esterni” alla fase processuale che in qualche modo possono incidere sul libero convincimento del giudice quali, ad esempio, la possibile incidenza delle attività mass-mediatiche. Una sessione sarà, infine, espressamente dedicata al momento traspositivo del ragionamento del decidente, rappresentato dalla motivazione della sentenza, alla luce anche delle modifiche introdotte nell’art. 546 del codice di rito.


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La valutazione della prova fra regole di giudizio e regole di esclusione.




Prof. Francesco Caprioli ( ordinario di Diritto Processuale Penale nell’Università degli Studi di Torino)

Normativa citata


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Giurisprudenza citata


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